Art. 56 · Disposizione finanziaria
Titolo III

Art. 56

Abrogato56 / 58

Disposizione finanziaria

In vigore dal 25 feb 2023 al 21 apr 2023
1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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urn:nir:stato:decreto.legge:2023-02-24;13#art-56