Titolo III

Art. 57

Abrogato

Clausola di salvaguardia

In vigore dal 25 feb 2023 al 21 apr 2023
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
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