Titolo II
Art. 14
AbrogatoUlteriori misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC e in materia di procedimenti amministrativi
In vigore dal 25 feb 2023 al 21 apr 2023
1. Al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all', dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. I controlli di cui al comma 3 sono espletati anche nei casi di cui all', comma 3, ovvero nei casi di esecuzione anticipata di cui all', commi 8 e 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.»;
b) all', dopo il comma 6-quater è aggiunto il seguente:
«6-quinquies. Gli atti normativi o provvedimenti attuativi dei piani o dei programmi di cui al comma 1 e sottoposti al parere di cui all', comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottati qualora il parere non sia reso entro il termine previsto dal citato , comma 3. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli schemi di atto normativo o amministrativo in ordine ai quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Amministrazione competente ha già chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o della Conferenza unificata di cui all' del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.»;
c) dopo l'articolo 18-bis, è inserito il seguente:
«Art. 18-ter - (Ulteriori disposizioni di semplificazione in materia di VIA in casi eccezionali) -1. Nei casi eccezionali in cui è necessario procedere con urgenza alla realizzazione di interventi di competenza statale previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari, il Ministro competente per la realizzazione dell'intervento può proporre al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica l'avvio della procedura di esenzione del relativo progetto dalle disposizioni di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 secondo quanto previsto all', comma 11, del medesimo decreto.»;
d) all':
1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «dai fondi strutturali dell'Unione europea» sono inserite le seguenti: «e delle infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse»;
2) il comma 5 è sostituito dai seguenti:
«5. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 59, commi 1, 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è ammesso l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all', comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016, a condizione che detto progetto sia redatto secondo le modalità e le indicazioni di cui al comma 7, quarto periodo. In tali casi, la conferenza di servizi di cui all', comma 3, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 è svolta dalla stazione appaltante in forma semplificata ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e la determinazione conclusiva della stessa approva il progetto, determina la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e tiene luogo di tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari anche ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative. La convocazione della conferenza di servizi di cui al secondo periodo è effettuata senza il previo espletamento della procedura di cui all' del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383.
5-bis. Ai fini di cui al comma 5, il progetto di fattibilità tecnica ed economica è trasmesso a cura della stazione appaltante all'autorità competente ai fini dell'espressione della valutazione di impatto ambientale di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, unitamente alla documentazione di cui all', comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, contestualmente alla richiesta di convocazione della conferenza di servizi. Ai fini della presentazione dell'istanza di cui all' del decreto legislativo n. 152 del 2006, non è richiesta la documentazione di cui alla lettera g-bis) del comma 1 del medesimo .
5-ter. Le risultanze della valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all', comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, qualora non emerga la sussistenza di un interesse archeologico, sono corredate dalle eventuali prescrizioni relative alle attività di assistenza archeologica in corso d'opera da svolgere ai sensi del medesimo , sono acquisite nel corso della conferenza dei servizi di cui al comma 5. Nei casi in cui dalla valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all', comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016 emerga l'esistenza di un interesse archeologico, il soprintendente fissa il termine di cui al comma 9 del medesimo tenuto conto del cronoprogramma dell'intervento e, comunque, non oltre la data prevista per l'avvio dei lavori. Le modalità di svolgimento del procedimento di cui all', commi 8, 9, 10, 11, 12 e 14, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 sono disciplinate con apposito decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, fermo restando il procedimento disciplinato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi del citato , comma 13.
5-quater. Gli esiti della valutazione di impatto ambientale sono trasmessi e comunicati dall'autorità competente alle altre amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi di cui al comma 5 e la determinazione conclusiva della conferenza comprende il provvedimento di valutazione di impatto ambientale. Tenuto conto delle preminenti esigenze di appaltabilità dell'opera e della sua realizzazione entro i termini previsti dal PNRR ovvero, in relazione agli interventi finanziati con le risorse del PNC, dal decreto di cui al comma 7 dell' del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 14-quinquies della legge n. 241 del 1990. Le determinazioni di dissenso, ivi incluse quelle espresse dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, non possono limitarsi a esprimere contrarietà alla realizzazione delle opere, ma devono, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, indicare le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendono compatibile l'opera, quantificandone altresì i relativi costi. Tali prescrizioni sono determinate conformemente ai principi di proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria dell'intervento risultante dal progetto presentato. La determinazione conclusiva della conferenza perfeziona, altresì, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa tra Stato e regione o provincia autonoma, in ordine alla localizzazione dell'opera, ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e comprende i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione esplicita. La variante urbanistica, conseguente alla determinazione conclusiva della conferenza, comporta l'assoggettamento dell'area a vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, e le comunicazioni agli interessati di cui all', comma 5, della legge n. 241 del 1990 tengono luogo della fase partecipativa di cui all' del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001. Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi incompatibili con la localizzazione dell'opera. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai procedimenti di localizzazione delle opere in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non sia stata ancora indetta la conferenza di servizi di cui all' del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 383 del 1994.
5-quinquies. In deroga all' del decreto legislativo n. 50 del 2016, la verifica del progetto da porre a base della procedura di affidamento condotta ai sensi dell', comma 6, del predetto decreto accerta, altresì, l'ottemperanza alle prescrizioni impartite in sede di conferenza di servizi e di valutazione di impatto ambientale, ed all'esito della stessa la stazione appaltante procede direttamente all'approvazione del progetto posto a base della procedura di affidamento nonché dei successivi livelli progettuali.»;
e) all'articolo 53-bis:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Al fine di ridurre, in attuazione delle previsioni del PNRR, i tempi di realizzazione degli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie, nonché degli interventi relativi alla edilizia giudiziaria e penitenziaria e alle relative infrastrutture di supporto, ivi compresi gli interventi finanziati con risorse diverse da quelle previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, si applicano le disposizioni di cui all', commi 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies.»;
2) al comma 1-bis, le parole «conferenza di servizi di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «conferenza di servizi di cui all', comma 5»;
3) al comma 4, il secondo periodo è soppresso;
4) il comma 5 è abrogato.
2. All', comma 6-quater, del decreto-legge n. 77 del 2021, le parole: «la stipulazione di appositi accordi quadro ai sensi dell' del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l' affidamento dei servizi tecnici e dei lavori» sono sostituite dalle seguenti: «la stipulazione di appositi accordi quadro, recanti l'indicazione dei termini e delle condizioni che disciplinano le prestazioni ai sensi dell' , comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento dei servizi tecnici e dei lavori. La verifica di cui all' del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 avviene prima dell'avvio dei lavori conseguenti agli accordi quadro aggiudicati nelle more della progettazione anche ai sensi dell', comma 4, lettera a), del medesimo decreto legislativo,».
3. In considerazione delle esigenze di accelerazione e semplificazione dei procedimenti relativi a opere di particolare rilevanza pubblica strettamente connesse agli interventi di cui al comma 1, i soggetti pubblici e privati coinvolti possono, al fine di assicurare una realizzazione coordinata di tutti gli interventi, stipulare appositi atti convenzionali recanti l'individuazione di un unico soggetto attuatore.
4. Per le medesime finalità di cui al comma 1, limitatamente agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, si applicano fino al 31 dicembre 2023, salvo che sia previsto un termine più lungo, le disposizioni di cui agli , ad esclusione del comma 4, 3, 5, 6, 8 e 13 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonché le disposizioni di cui all', commi 1 e 3, del decreto - legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
La disciplina di cui all', comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 76 del 2020 si applica anche alle procedure espletate da Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori, ivi comprese quelle in corso, afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC con riferimento alle acquisizioni delle amministrazioni per la realizzazione di progettualità finanziate con le dette risorse.
5. All', comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021, dopo le parole: «nei confronti dell'amministrazione titolare dell'investimento» sono inserite le seguenti: «ovvero tramite accordi di collaborazione ai sensi dell' della legge 7 agosto 1990 n. 241».
6. Al fine di assicurare il rispetto del cronoprogramma degli interventi finanziati, in tutto o in parte con le risorse del PNRR o del PNC, i termini previsti dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono ridotti alla metà, ad eccezione del termine di cinque anni del vincolo preordinato all'esproprio, di cui all' del citato testo unico, e dei termini previsti dall', comma 2, dall', comma 5, dall', comma 3, lettera a), dall', commi 1, 8, 10 e 14, dall', commi 3 e 5, dall'articolo 22-bis, comma 4, dall', comma 5, dall', dall', comma 4, dall', comma 10, dall', comma 2, dall'articolo 42-bis, commi 4 e 7, dall' e dall', comma 3, del medesimo testo unico.
7. Per le medesime finalità di cui al comma 6, in caso di emissione di decreto di occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi di cui al comma 1, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso si procede, omesso ogni altro adempimento e in deroga all', comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli altri enti territoriali interessati.
8. All', comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: «è in facoltà delle amministrazioni procedenti adottare» sono sostituite dalle seguenti: «le amministrazioni procedenti adottano»;
b) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza entro il termine perentorio di trenta giorni e in caso di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico- territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute il suddetto termine è fissato in quarantacinque giorni, fatti salvi i maggiori termini previsti dalle disposizioni del diritto dell'Unione europea;».
9. All' della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il comma 451 è inserito il seguente:
«451-bis. Per l'erogazione del contributo ai beneficiari di cui al comma 451, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste può avvalersi delle procedure previste dall', comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
Per l'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo è autorizzata una spesa fino al massimo di 2.231.00 euro per l'anno 2023 a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 450.».
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