Art. 6-bis
In vigore dal 5 gen 2023
(( (Ministero della salute). ))
((
1. La dotazione organica della dirigenza di livello generale del Ministero della salute è incrementata di una unità, con contestuale riduzione di quattro posizioni di dirigente sanitario complessivamente equivalenti sotto il profilo finanziario e di un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.
2. Il comma 1 dell'articolo 47-quater del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è sostituito dal seguente:
"1. Il Ministero si articola in quattro dipartimenti, disciplinati ai sensi degli . Il numero degli "uffici dirigenziali generali è pari a 12".
3. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione, da adottare ai sensi dell' del presente decreto, sono fatti salvi i regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2013, n. 138, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
))
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2022-11-11;173#art-6-bis