Art. 8-bis
In vigore dal 1 gen 2022
(( (Disposizioni in materia di distretti turistici). ))
((1. All' del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole: "Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro del turismo";
b) al comma 5, la parola: "2021" è sostituita dalla seguente: "2023" e le parole: "dei beni e delle attività culturali e" sono soppresse))
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2021-11-06;152#art-8-bis