Art. 38-quinquies
In vigore dal 1 gen 2022
(( (Disposizioni per il potenziamento della ricerca biomedica nell'ambito della missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza). ))
((
1. Al fine di dare attuazione alle azioni previste dalla missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza relative all'innovazione, alla ricerca e alla digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale e al potenziamento del sistema della ricerca biomedica, con decreto del Ministro della salute sono definiti i criteri e le modalità per il sistema di valutazione tra pari (peer review) dei proof of concept (PoC) e dei progetti nel campo delle malattie rare, dei tumori rari e delle malattie altamente invalidanti, nonchè i criteri per la remunerazione delle attività dei revisori e dei componenti del gruppo scientifico di valutazione dei medesimi progetti.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 700.000 euro per le attività funzionali al processo di valutazione, si provvede nei limiti delle complessive risorse finanziarie disponibili per i bandi afferenti ai progetti di cui al medesimo comma 1, a valere sui finanziamenti previsti dall'investimento 2.1 della missione 6, componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza))
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2021-11-06;152#art-38-quinquies