Capo V
Art. 37
Integrazione della Commissione tecnica per i fabbisogni standard
In vigore dal 7 nov 2021
Integrazione della Commissione tecnica
per i fabbisogni standard
1. All', comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «la Commissione è formata da undici componenti» sono sostituite dalle seguenti: «la Commissione è formata da dodici componenti»;
b) dopo le parole «Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie,» sono aggiunte le seguenti: «uno designato dall'Autorità politica delegata in materia di coesione territoriale,».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2021-11-06;152#art-37