Capo V
Art. 39
AbrogatoInviato speciale per il cambiamento climatico
In vigore dal 7 nov 2021 al 31 dic 2021
1. All'articolo 17-novies del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente: «L'inviato speciale è individuato nell'ambito del personale di livello dirigenziale dipendente di amministrazioni pubbliche. Per lo svolgimento delle funzioni non spettano emolumenti o compensi, comunque denominati, aggiuntivi oltre a quelli già in godimento, ferma restando la corresponsione del trattamento economico di missione nei limiti spettanti conformemente all'ordinamento di appartenenza.»;
b) al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Per fare fronte agli oneri derivanti dal presente articolo è autorizzata la spesa di euro 111.620 per l'anno 2021, euro 211.620 per l'anno 2022 ed euro 111.620 per l'anno 2023.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legge:2021-11-06;152#art-39