Art. 18
In vigore dal 8 ago 2021
Disposizioni finanziarie
1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni del presente decreto il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 6 agosto 2021, n. 113 ha disposto (con l', comma 1) l'introduzione del Titolo II-bis.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2021-06-09;80#art-18