Art. 18

In vigore dal 8 ago 2021
Disposizioni finanziarie 1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni del presente decreto il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui. 2 ------------ AGGIORNAMENTO (2) La L. 6 agosto 2021, n. 113 ha disposto (con l', comma 1) l'introduzione del Titolo II-bis.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legge:2021-06-09;80#art-18

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo