Art. 18 · Disposizioni finanziarie
Capo II

Art. 18

Abrogato17 / 19

Disposizioni finanziarie

In vigore dal 10 giu 2021 al 7 ago 2021
1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni del presente decreto il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.
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urn:nir:stato:decreto.legge:2021-06-09;80#art-18