Art. 17-decies
In vigore dal 8 ago 2021
(( (Consiglio di amministrazione dell'ENEA).))
((
1. All'articolo 37, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99, le parole: "tre componenti" sono sostituite dalle seguenti: "cinque componenti".
2. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a euro 32.000 per l'anno 2021 e a euro 64.000 annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all', comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
))
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legge:2021-06-09;80#art-17-decies