Art. 58-ter
In vigore dal 14 ott 2020
(( (Disposizioni urgenti in materia di apicoltura). ))
((
1. Alla legge 24 dicembre 2004, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo l, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione, provvedono alle finalità della presente legge";
b) all', comma 1, dopo la parola: "fioritura" sono inserite le seguenti: "o in presenza di secrezioni extrafiorali di interesse mellifero";
c) all', comma 2, la lettera a) è abrogata.
2. All', comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo le parole: "all'aperto" sono inserite le seguenti: "o destinate alla produzione primaria".
))
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legge:2020-08-14;104#art-58-ter