Art. 58-ter

Art. 58-ter

97 / 167
In vigore dal 14 ott 2020
(( (Disposizioni urgenti in materia di apicoltura). )) (( 1. Alla legge 24 dicembre 2004, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo l, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione, provvedono alle finalità della presente legge"; b) all', comma 1, dopo la parola: "fioritura" sono inserite le seguenti: "o in presenza di secrezioni extrafiorali di interesse mellifero"; c) all', comma 2, la lettera a) è abrogata. 2. All', comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo le parole: "all'aperto" sono inserite le seguenti: "o destinate alla produzione primaria". ))
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