Art. 57-quater
In vigore dal 14 ott 2020
(( (Conferenza di servizi permanente per la ricostruzione degli edifici pubblici e delle infrastrutture dei territori della regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici dell'aprile 2009). ))
((
1. Al fine di accelerare il completamento della ricostruzione degli edifici pubblici e delle infrastrutture dei territori della regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici dell'aprile 2009, la decisione in ordine agli atti di approvazione dei progetti definitivi o esecutivi di opere pubbliche è affidata a un organo unico denominato "Conferenza di servizi permanente". La Conferenza è deputata ad esprimersi su interventi i cui lavori sono di importo pari o superiore a 1 milione di euro.
2. La Conferenza di servizi permanente è presieduta dal provveditore interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna, in qualità di rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, o da un suo delegato, ed è altresì costituita dei seguenti componenti:
a) un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;
b) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
c) un rappresentante unico delle amministrazioni statali diverse da quelle di cui alle lettere a) e b);
d) un rappresentante unico della regione Abruzzo e di tutte le amministrazioni riconducibili alla medesima regione;
e) un rappresentante dell'Ente parco territorialmente competente;
f) un rappresentante unico della provincia e di tutte le amministrazioni riconducibili alla medesima provincia territorialmente competente;
g) un rappresentante unico del comune e di tutte le amministrazioni riconducibili al medesimo comune territorialmente competente;
h) un rappresentante dell'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente.
3. Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvedono a designare, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il proprio rappresentante in seno alla Conferenza di servizi permanente, individuandone altresì il sostituto in caso di impedimento.
4. Al rappresentante unico di cui alla lettera c) del comma 2 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14-ter, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Ove si tratti soltanto di amministrazioni periferiche, il prefetto territorialmente competente procede alla designazione del rappresentante unico entro cinque giorni dal ricevimento della convocazione della Conferenza di servizi permanente.
5. La regione Abruzzo provvede, entro il medesimo termine previsto dal comma 3, alla designazione del rappresentante unico di cui alla lettera d) del comma 2. Gli Uffici speciali per la ricostruzione, gli Enti parco, le province e i comuni territorialmente competenti provvedono alla designazione del proprio rappresentante entro cinque giorni dal ricevimento della convocazione della Conferenza di servizi permanente.
6. Ciascuna amministrazione o ente sono rappresentati da un unico soggetto abilitato a esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della Conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.
7. Resta salva la possibilità di invitare alle riunioni della Conferenza di servizi permanente tutti i soggetti interessati e, per le singole amministrazioni dello Stato, rappresentate nei modi e nelle forme di cui al comma 2, lettera c), di intervenire a dette riunioni esclusivamente in funzione di supporto.
8. Al fine di accelerare il completamento dell'attività di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi nell'aprile 2009, la Conferenza di servizi permanente opera esclusivamente secondo le modalità previste dall'articolo 14-ter della legge n. 241 del 1990.
9. La partecipazione alla Conferenza di servizi permanente è obbligatoria e la stessa è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti; l'assenza di un'amministrazione non impedisce la conclusione del relativo procedimento e l'adozione del provvedimento conclusivo. La Conferenza di servizi permanente si riunisce, di regola, con cadenza mensile, con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni di volta in volta interessate.
10. Il provveditore interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna provvede, entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione afferente alle attività descritte al comma 1, a comunicare, secondo le modalità previste dall' del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai membri permanenti e alle altre amministrazioni interessate:
a) l'oggetto della determinazione da assumere, inviando i relativi documenti o le credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria;
b) il termine perentorio, non superiore a dieci giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell', comma 7, della legge n. 241 del 1990, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;
c) la data della prima riunione della Conferenza di servizi permanente che non può essere fissata prima di tre giorni della scadenza del termine previsto dalla lettera b).
11. I lavori della Conferenza si concludono non oltre quindici giorni a decorrere dalla data della riunione di cui alla lettera c) del comma 10. Qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute, il termine previsto dal precedente periodo non può superare i trenta giorni. In ogni caso, resta fermo l'obbligo di rispettare il termine finale del procedimento.
12. Ai componenti della Conferenza di servizi permanente non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Alle attività di supporto il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente))
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