Capo I

Art. 16

Abrogato

Disposizioni in materia di erogazione dell'assegno ordinario COVID-19 da parte dei Fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148

In vigore dal 15 ago 2020 al 13 ott 2020
1. All', comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «1.100 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.600 milioni di euro» e al relativo onere, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento di cui all'articolo 22-ter, comma 1del predetto decreto-legge n. 18 del 2020.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legge:2020-08-14;104#art-16

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo