Capo I
Art. 11
AbrogatoMisure a sostegno dello sviluppo e dell'occupazione dell'Arsenale Militare di Taranto
In vigore dal 15 ago 2020 al 13 ott 2020
1. Il Ministero della difesa, per le esigenze di funzionalità e di compatibilità ambientale dell'Arsenale militare marittimo, nei limiti della dotazione organica, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2259-ter del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzato ad assumere, per il triennio 2020-2022, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e permanenza nella sede di almeno cinque anni, un contingente complessivo di 315 unità di personale non dirigenziale con profilo tecnico mediante corso-concorso selettivo speciale bandito dal Centro di formazione della difesa, secondo modalità disciplinate con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione.
2. Il contingente di personale di cui al comma 1 è così ripartito:
a) 105 unità di Area Seconda, posizione economica F2, per l'anno 2020;
b) 105 unità di Area Seconda, posizione economica F2, per l'anno 2021;
c) 105 unità di Area Seconda, posizione economica F2, per l'anno 2022.
3. Le procedure concorsuali possono essere bandite in deroga alle procedure di mobilità previste dagli del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente articolo pari a euro 873.684 per l'anno 2020, a euro 4.368.420 per l'anno 2021, a euro 7.863.156 per l'anno 2022 e a euro 10.484.208 a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sulle facoltà assunzionali già maturate del Ministero della difesa disponibili a legislazione vigente, coerentemente con il piano triennale dei fabbisogni predisposto ai sensi dell' e ss. del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2020-08-14;104#art-11