Art. 16
20 / 167In vigore dal 14 ott 2020
Disposizioni in materia di erogazione dell'assegno ordinario COVID-19 da parte dei Fondi di cui all' del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148
1. All', comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «1.100 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.600 milioni di euro» e al relativo onere, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento di cui all'articolo 22-ter,
((comma 1, del))
predetto decreto-legge n. 18 del 2020.
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