Art. 12-bis

In vigore dal 28 feb 2023
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2021, N. 36 (17) (22) 48 --------------- AGGIORNAMENTO (17) Il D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69, ha disposto (con l', comma 1) che "Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022, ad esclusione di quelle di cui agli che si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2023". --------------- AGGIORNAMENTO (22) Il D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, ha disposto (con l', comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023, ad esclusione delle disposizioni di cui agli e del titolo VI che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022". --------------- AGGIORNAMENTO (48) Il D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14 ha disposto (con l', comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° luglio 2023, ad esclusione delle disposizioni di cui agli e del titolo VI che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022 e ad esclusione delle disposizioni di cui all', comma 7, che si applicano a decorrere dal 1° luglio 2024".
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