Titolo IIICapo I

Art. 81

Abrogato

Modifiche all'articolo 103 in materia di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza

In vigore dal 19 mag 2020 al 18 lug 2020
1. All', comma 2, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono aggiunte infine le seguenti parole: ", ad eccezione dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020, che conservano validità sino al 15 giugno 2020.". 2. I termini di accertamento e di notifica delle sanzioni di cui agli del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, sono sospesi fino al 31 luglio 2020.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34#art-81

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