Art. 80-bis

In vigore dal 19 lug 2020
(( (Interpretazione autentica del comma 3 dell' del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81). )) ((1. Il secondo periodo del comma 3 dell' del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ai sensi del quale tutti gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore nella costituzione o nella gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti o ricevuti dal soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione, si interpreta nel senso che tra gli atti di costituzione e di gestione del rapporto di lavoro non è compreso il licenziamento))
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urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34#art-80-bis

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