Capo II
Art. 86
Divieto di cumulo tra indennità
In vigore dal 19 mag 2020
1. Le indennità di cui agli non sono tra loro cumulabili e non sono cumulabili con l'indennità di cui all' del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Le suddette indennità sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34#art-86