Titolo I

Art. 6

Deroghe alle riduzioni di spesa per la gestione del settore informatico in ragione dell'emergenza da COVID-19

In vigore dal 19 mag 2020
1. In considerazione delle funzioni che è chiamato ad assolvere per la gestione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e dell'individuazione quale soggetto attuatore ai sensi dell' dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, al Ministero della salute non si applicano, per l'anno 2020, le riduzioni di spesa di cui all', commi 610 e 611, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
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urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34#art-6

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