Art. 10
In vigore dal 19 lug 2020
Modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27
1. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 22-bis, comma 1, le parole: "di medici, personale infermieristico
((e))
" sono sostituite dalle seguenti: "degli esercenti le professioni sanitarie
((, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli))
"; la rubrica è sostituita dalla seguente: "Iniziativa di solidarietà in favore dei famigliari
((degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e operatori socio-sanitari))
.";
b) all', comma 1, primo periodo, dopo le parole: "e socio - sanitario" sono aggiunte le seguenti: "e nei Centri riabilitativi ambulatoriali del Servizio sanitario nazionale".
2. All', comma 1, della legge 19 agosto 2016, n. 166, la lettera d-bis), introdotta dall'articolo 71-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, è sostituita dalla seguente:
d-ter) dei prodotti tessili e di abbigliamento, dei mobili e dei complementi di arredo, dei giocattoli, dei materiali per l'edilizia inclusi i materiali per la pavimentazione, degli elettrodomestici ad uso civile ed industriale, nonchè dei televisori, personal computer, tablet, e-reader e altri dispositivi per la lettura in formato elettronico, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo o per altri motivi similari;".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34#art-10