Titolo I
Art. 5
AbrogatoIncremento delle borse di studio degli specializzandi
In vigore dal 19 mag 2020 al 18 lug 2020
1. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici di cui all' del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è autorizzata l'ulteriore spesa di 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 109,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. A tale fine, è corrispondentemente incrementato, per i medesimi anni, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede ai sensi dell'.
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34#art-5