Art. 141

In vigore dal 21 dic 2021
Lotteria dei corrispettivi 1. All', comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'inizio del primo periodo le parole "A decorrere dal 1° luglio 2020" sono sostituite dalle parole: "A decorrere dal 1° gennaio 2021". 1-bis. In conseguenza di quanto previsto dal comma 1, le risorse disponibili sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell', comma 542, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per l'anno 2020, sono interamente destinate alle spese amministrative e di comunicazione connesse alla lotteria degli scontrini. ((1-ter. Per l'esercizio)) ((il Dipartimento delle finanze, dal Dipartimento dell'amministrazione))
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34#art-141

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo