Art. 141
193 / 345In vigore dal 21 dic 2021
Lotteria dei corrispettivi
1. All', comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'inizio del primo periodo le parole "A decorrere dal 1° luglio 2020" sono sostituite dalle parole: "A decorrere dal 1° gennaio 2021".
1-bis. In conseguenza di quanto previsto dal comma 1, le risorse disponibili sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell', comma 542, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per l'anno 2020, sono interamente destinate alle spese amministrative e di comunicazione connesse alla lotteria degli scontrini.
((1-ter. Per l'esercizio))
((il Dipartimento delle finanze, dal Dipartimento dell'amministrazione))
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34#art-141