Titolo VI

Art. 142

Rinvio della decorrenza del servizio di elaborazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, delle bozze precompilate dei documenti IVA

In vigore dal 19 mag 2020
1. All' del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. A partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° gennaio 2021, in via sperimentale, nell'ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione di tutti i soggetti passivi dell'IVA residenti e stabiliti in Italia, in apposita area riservata del sito internet dell'Agenzia stessa, le bozze dei seguenti documenti: a) registri di cui agli del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; b) liquidazione periodica dell'IVA; c) dichiarazione annuale dell'IVA."; b) il comma 1-bis è abrogato.
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Rinvio della decorrenza del servizio di elaborazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, delle bozze precompilate dei documenti IVA (Art. 142 Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.) — Testo vigente | Portale Normativo