Art. 118-ter

In vigore dal 12 ago 2026
((Riduzione di aliquote e tariffe delle regioni e degli enti locali in caso di versamento con addebito diretto sul conto corrente bancario o postale)) 1. Gli enti territoriali possono, con propria ((legge o regolamento adottato ai sensi dell' del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446)) , stabilire una riduzione fino al 20 per cento delle aliquote e delle tariffe delle proprie entrate tributarie e patrimoniali, applicabile a condizione che il soggetto passivo ((del tributo)) provveda ad adempiere mediante autorizzazione permanente all'addebito diretto del pagamento su conto corrente bancario o postale. ((Le regioni e gli enti locali possono stabilire anche un importo massimo sul quale applicare la percentuale di riduzione delle somme dovute oppure un importo fisso, alternativo alla percentuale.)) 1-bis. ((La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione per le entrate delle regioni e degli enti locali, per le quali la riscossione avviene esclusivamente mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all' del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.))
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