Titolo II›Capo I
Art. 52
AbrogatoInterventi urgenti per la salvaguardia della liquidità delle imprese dell'aerospazio
In vigore dal 19 mag 2020 al 30 dic 2020
1. I versamenti di quote di restituzione e di diritti di regia, relativi ai finanziamenti concessi ai sensi della legge 24 dicembre 1985, n. 808 in scadenza nel 2020, sono sospesi e sono effettuati, senza applicazione di interessi e di sanzioni, in unica soluzione entro il 31 dicembre 2021 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di dieci rate mensili di pari importo a decorrere dal 31 dicembre 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'.
2. Le quote dei finanziamenti, concessi ai sensi della legge 24 dicembre 1985, n.808 con cadenza nell'esercizio 2020 o in esercizi precedenti, sono erogate entro il 31 luglio 2020 alle aziende per le quali non risultano inadempienze rispetto ai versamenti di quote di restituzione e di diritti di regia dovuti fino alla data del 31 dicembre 2019; alle imprese che diano corso a tali adempimenti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, e comunque entro il 30 settembre 2020, nei limiti delle relative disponibilità di bilancio le quote vengono erogate entro tre mesi dal completamento degli adempimenti.
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34#art-52