Titolo V

Art. 118

Riassegnazione al fondo ammortamento titoli di Stato

In vigore dal 19 mag 2020
1. Gli importi oggetto della restituzione da parte degli enti territoriali delle somme anticipate dallo Stato, ai sensi degli , sono annualmente versati ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, distinti per la quota capitale e per la quota interessi. Gli importi dei versamenti relativi alla quota capitale sono riassegnati al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Sono ugualmente versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato le eventuali somme, di cui all', non richieste alla data del 31 dicembre 2020.
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urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34#art-118

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