Art. 54-ter
In vigore dal 31 dic 2020
(Sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa)
1. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in tutto il territorio nazionale è sospesa,
((fino al 30 giugno 2021))
, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore.
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AGGIORNAMENTO (44)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 9 - 22 giugno 2021, n. 128 (in G.U. 1ª s.s. 23/06/2021, n. 25), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell', comma 14, del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21 (il quale ha modificato il comma 1 del presente articolo).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18#art-54-ter