Titolo I
Art. 13
AbrogatoDeroga delle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie
In vigore dal 17 mar 2020 al 29 apr 2020
1. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga agli del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 e successive modificazioni, e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 6 novembre 2007 n. 206 e successive modificazioni, è consentito l'esercizio temporaneo di qualifiche professionali sanitarie ai professionisti che intendono esercitare sul territorio nazionale una professione sanitaria conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea. Gli interessati presentano istanza corredata di un certificato di iscrizione all'albo del Paese di provenienza alle regioni e Province autonome, che possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti ai sensi degli del decreto legge 9 marzo 2020, n. 14.
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18#art-13