Titolo I

Art. 9

Abrogato

Potenziamento delle strutture della Sanità militare

In vigore dal 17 mar 2020 al 29 apr 2020
1. Al fine fronteggiare le particolari esigenze emergenziali connesse all'epidemia da COVID-19, è autorizzata per l'anno 2020 la spesa di 34,6 milioni di euro per il potenziamento dei servizi sanitari militari e per l'acquisto di dispositivi medici e presidi sanitari mirati alla gestione dei casi urgenti e di biocontenimento. 2. Per l'anno 2020 lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze è autorizzato alla produzione e distribuzione di disinfettanti e sostanze ad attività germicida o battericida, nel limite di spesa di 704.000 euro. 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 35,304 milioni per l'anno 2020 di provvede ai sensi dell'.
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urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18#art-9

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