Titolo III

Art. 51

Misure per il contenimento dei costi per le PMI della garanzia dei confidi di cui all'art. 112 del TUB

In vigore dal 17 mar 2020
1. I contributi annui e le altre somme corrisposte, ad eccezione di quelle a titolo di sanzione, dai confidi all'Organismo di cui all'articolo 112-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono deducibili dai contributi previsti al comma 22 dell' del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. 2. Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell' del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 si applicano altresì agli Organismi di cui agli articoli 112-bis e 113 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
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