Art. 35-bis
In vigore dal 30 apr 2020
(( (Disposizioni in materia di volontari della protezione civile). ))
((1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti connesse alla situazione di emergenza di rilievo nazionale, decretata con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, i periodi continuativi di cui al comma 2 dell' del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono elevati fino a centottanta giorni, fermo restando il limite massimo di giorni nell'anno previsto nel medesimo comma 2))
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18#art-35-bis