Capo II
Art. 31
AbrogatoIncumulabilità tra indennità
In vigore dal 17 mar 2020 al 29 apr 2020
1. Le indennità di cui agli non sono tra esse cumulabili e non sono altresì riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza ai sensi decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26.
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18#art-31