Capo II
Art. 33
AbrogatoProroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL
In vigore dal 17 mar 2020 al 29 apr 2020
1. Al fine di agevolare la presentazione delle domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli eventi di cessazione involontaria dall'attività lavorativa verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, i termini di decadenza previsti dall', comma 1, e dall', comma 8, del decreto legislativo 22 aprile 2015, n. 22, sono ampliati da sessantotto a centoventotto giorni.
2. Per le domande di NASpI e DIS-COLL presentate oltre il termine ordinario di cui agli , comma 2, e 15, comma 9, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, è fatta salva la decorrenza della prestazione dal sessantottesimo giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.
3. Sono altresì ampliati di 60 giorni i termini previsti per la presentazione della domanda di incentivo all'autoimprenditorialità di cui all', comma 3, del decreto legislativo n. 22 del 2015, nonché i termini per l'assolvimento degli obblighi di cui all', commi 2 e 3, di cui all', comma 1, e di cui all', comma 12, del medesimo decreto legislativo.
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