Art. 107-bis

In vigore dal 22 mag 2021
(Scaglionamento di avvisi di pagamento e norme sulle entrate locali) 1. A decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti di cui all' del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 ((e del 2021)) .
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urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18#art-107-bis

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