Titolo V›Capo I
Art. 105
AbrogatoUlteriori misure per il settore agricolo
In vigore dal 17 mar 2020 al 29 apr 2020
1. All' del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le parole «quarto grado» sono sostituite dalle seguenti: «sesto grado». Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'.
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