Art. 103-bis
In vigore dal 18 dic 2025
(Proroga della scadenza delle certificazioni e dei collaudi dei motopescherecci)
1. Tutte le certificazioni e i collaudi dei motopescherecci adibiti alla pesca professionale nonchè delle unità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, rilasciati dalle Amministrazioni statali e dagli organismi riconosciuti, in scadenza in data successiva al 30 gennaio 2020 e fino alla data del 30 settembre 2020, sono prorogati al 31 dicembre 2020
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18#art-103-bis