Titolo II
Art. 18
AbrogatoDisposizioni sui bilanci di Province e Città metropolitane
In vigore dal 24 apr 2017 al 23 giu 2017
1. Per l'esercizio 2017, le province e le città metropolitane:
a) possono predisporre il bilancio di previsione per la sola annualità 2017;
b) al fine di garantire il mantenimento degli equilibri finanziari, possono applicare al bilancio di previsione l'avanzo libero e destinato.
2. Al comma 3, dell'articolo 1-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: "per l'anno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2016 e 2017" e le parole: "per l'anno 2015" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno precedente".
3. All' della legge 11 dicembre 2016 n. 232, dopo il comma 462 è inserito il seguente: "462-bis. Le disposizioni di cui all', comma 758, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche con riferimento all'esercizio finanziario 2017, tenuto conto degli avanzi di amministrazione vincolati e dei rendiconti relativi all'anno 2016.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2017-04-24;50#art-18