Art. 16

In vigore dal 5 lug 2018
(Riparto del concorso alla finanza pubblica da parte di province e città metropolitane) 1. All', comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Fermo restando per ciascun ente il versamento relativo all'anno 2015, l'incremento di 900 milioni di euro per l'anno 2016 e l'ulteriore incremento di 900 milioni di euro a decorrere dal 2017 a carico degli enti appartenenti alle regioni a statuto ordinario sono ripartiti per 650 milioni di euro a carico delle province e per 250 milioni di euro a carico delle città metropolitane. ". 7 1-bis. Alle province che hanno dichiarato il dissesto finanziario entro il 31 dicembre 2015, non escluse dal versamento di cui al comma 418 dell' della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è attribuito, per l'anno 2017, un contributo pari a 10 milioni di euro. 1-ter. All'onere di cui al comma 1-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del contributo per il medesimo anno 2017, di cui al comma 24 dell' della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 2. Per gli anni 2017 e seguenti l'ammontare della riduzione della spesa corrente che ciascuna provincia e città metropolitana deve conseguire e del corrispondente versamento, ai sensi dell', comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è stabilito negli importi indicati nella tabella 1 allegata al presente decreto. 3. Per gli anni 2017 e 2018 il concorso alla finanza pubblica a carico delle province e delle città metropolitane previsto dall', comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è determinato per ciascun ente nell'importo indicato nella tabella 2 allegata al presente decreto. --------------- AGGIORNAMENTO (7) La Corte Costituzionale, con sentenza 9 maggio - 27 giugno 2018, n. 137 (in G.U. 1ª s.s. 04/07/2018, n. 27), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell', comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 2017, n. 96, nella parte in cui non prevede la riassegnazione alle regioni e agli enti locali, subentrati nelle diverse regioni nell'esercizio delle funzioni provinciali non fondamentali, delle risorse acquisite dallo Stato per effetto dell', commi 418 e 419, della legge 29 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», e connesse alle stesse funzioni non fondamentali, restando riservata al legislatore statale l'individuazione del quantum da trasferire".
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