Titolo II
Art. 16
AbrogatoRiparto del concorso alla finanza pubblica da parte di province e città metropolitane
In vigore dal 24 apr 2017 al 23 giu 2017
1. All', comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Fermo restando per ciascun ente il versamento relativo all'anno 2015, l'incremento di 900 milioni di euro per l'anno 2016 e l'ulteriore incremento di 900 milioni a decorrere dal 2017 a carico degli enti appartenenti alle regioni a statuto ordinario sono ripartiti per 650 milioni di euro a carico delle province e per 250 milioni di euro a carico delle città metropolitane. ".
2. Per gli anni 2017 e seguenti l'ammontare della riduzione della spesa corrente che ciascuna provincia e città metropolitana deve conseguire e del corrispondente versamento, ai sensi dell', comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è stabilito negli importi indicati nella tabella 1 allegata al presente decreto.
3. Per gli anni 2017 e 2018 il concorso alla finanza pubblica a carico delle province e delle città metropolitane previsto dall', comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è determinato per ciascun ente nell'importo indicato nella tabella 2 allegata al presente decreto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2017-04-24;50#art-16