Art. 18
36 / 131In vigore dal 10 nov 2021
(Disposizioni sui bilanci di Province e Città metropolitane)
1. Per l'esercizio 2017, le province e le città metropolitane:
a) possono predisporre il bilancio di previsione per la sola annualità 2017;
b) al fine di garantire il mantenimento degli equilibri finanziari, possono applicare al bilancio di previsione l'avanzo libero e destinato.
2. Al comma 3, dell' del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: "per l'anno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2016 e 2017" e le parole: "per l'anno 2015" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno precedente".
3. All' della legge 11 dicembre 2016 n. 232, dopo il comma 462 è inserito il seguente: "462-bis. Le disposizioni di cui all', comma 758, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche con riferimento all'esercizio finanziario 2017, tenuto conto degli avanzi di amministrazione vincolati e dei rendiconti relativi all'anno 2016.
3-bis.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 10 SETTEMBRE 2021, N. 121, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 NOVEMBRE 2021, N. 156))
.
3-ter. Per l'anno 2017, il termine di venti giorni, previsto dall'articolo 141, comma 2, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assegnato al consiglio comunale o provinciale che non abbia approvato nei termini di legge il rendiconto della gestione per l'esercizio 2016, è stabilito in cinquanta giorni.
3-quater. Il conto economico e lo stato patrimoniale previsti dall'articolo 227 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativi all'esercizio 2016, possono essere approvati entro il 31 luglio 2017 e trasmessi alla banca dati delle amministrazioni pubbliche entro trenta giorni. Il mancato rispetto di tali termini comporta l'applicazione della procedura di cui all'articolo 141, comma 2, del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, con il termine ordinario di venti giorni ivi previsto, nonchè delle disposizioni dell', comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2017-04-24;50#art-18