Art. 34
In vigore dal 21 ago 2014
(Abrogazioni e invarianza finanziaria)
1. Con decorrenza 1 gennaio 2015 sono abrogati:
a) Il comma 6 dell' della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni;
b) il primo periodo del comma 2 dell' del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e successive modificazioni;
c) i commi 1, 2, 3, 4 e 6 dell' del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012;
d) i commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell' del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.159 del 10 luglio 2012;
e) il secondo periodo del comma 5-sexies dell' del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28;
f) il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2014;
g) l' del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2013.
((1-bis. Al comma 1-bis dell' della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole: "estratti, copie e simili" sono aggiunte le seguenti: ", con esclusione delle istanze di cui all', comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 24 marzo 1994, n. 379, presentate ai fini della percezione dell'indennità prevista dall', comma 3, della legge 18 febbraio 1992, n. 162"))
2. Dall'applicazione degli articoli da 23 a 30 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e le Amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2014-06-24;91#art-34