Capo III
Art. 34
Abrogato34 / 35Abrogazioni e invarianza finanziaria
In vigore dal 25 giu 2014 al 20 ago 2014
1. Con decorrenza 1 gennaio 2015 sono abrogati:
a) Il comma 6 dell' della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni;
b) il primo periodo del comma 2 dell' del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e successive modificazioni;
c) i commi 1, 2, 3, 4 e 6 dell' del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012;
d) i commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell' del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.159 del 10 luglio 2012;
e) il secondo periodo del comma 5-sexies dell' del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28;
f) il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2014;
g) l' del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2013.
2. Dall'applicazione degli articoli da 23 a 30 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e le Amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legge:2014-06-24;91#art-34