Art. 17
In vigore dal 21 ago 2014
(Modifiche al decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, recante attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino - Procedura d'infrazione 2013/2290 - Modifiche alla Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, - Procedura d'infrazione 2007/4680)
1. Al decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, sono apportate le seguenti modifiche:
((0a) all':
1) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
"5-bis. Il Comitato delibera a maggioranza dei componenti presenti";
2) il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. Il Comitato, per semplificare il proprio funzionamento, adotta un regolamento interno";
3) il comma 9 è sostituito dal seguente:
"9. Il Comitato riferisce periodicamente al Parlamento sulla attività svolta, nonchè sulle risorse utilizzate per il conseguimento delle finalità di cui al presente decreto"))
;
a) all', comma 1, dopo le parole: «siano posti in essere in modo coerente e coordinato presso l'intera regione o sottoregione« sono aggiunte le seguenti: «e siano tenuti presenti gli impatti e le caratteristiche transfrontaliere.»;
b) all', comma 3, lettera b), le parole: «la quale tenga conto» sono sostituite con le seguenti: «che comprenda gli aspetti qualitativi e quantitativi delle diverse pressioni e che tenga conto»;
c) all', comma 3, dopo le parole: «degli impatti di cui all'allegato III» sono aggiunte le seguenti: «e segnatamente delle caratteristiche fisico chimiche, dei tipi di habitat, delle caratteristiche biologiche e dell'idromorfologia di cui alle tabelle 1 e 2 del medesimo allegato III»;
d) all', comma 2, dopo le parole: «in modo compatibile e integrato con gli altri traguardi ambientali vigenti», sono aggiunte le seguenti: «e, per quanto possibile, tenuto anche conto degli impatti e delle caratteristiche transfrontalieri»;
e) all', comma 1, la parola: «definisce» è sostituita con le seguenti: «elabora ed attua»;
((e-bis) all', dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. L'Autorità competente, per l'attuazione dei programmi di monitoraggio, può stipulare appositi accordi con le Agenzie regionali per l'ambiente, anche in forma associata o consorziata, nonchè con soggetti pubblici tecnici specializzati, anche in forma associata o consorziata. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"))
f) all', comma 4, la parola: «avvio» è sostituita con la seguente: «attuazione»;
g) all', comma 2, lettera a):
1) dopo le parole: «ricognizione dei programmi di misure,» sono aggiunte le seguenti: «tenendo conto delle pertinenti misure prescritte dalla legislazione dell'Unione europea, dalla normativa relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque adottata a livello comunitario o da accordi internazionali,»;
2) la parola: «aventi» è sostituita dalla seguente: «con»;
3) dopo le parole: «decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,» sono aggiunte le seguenti: «nonchè relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione, prevista dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, e dalla normativa relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque o da accordi internazionali.».
2. All'articolo 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:
«2-ter. Qualora l'analisi effettuata ai sensi dell'articolo 118 e i risultati dell'attività di monitoraggio condotta ai sensi dell'articolo 120 evidenzino impatti antropici significativi da fonti diffuse, le Autorità competenti individuano misure vincolanti di controllo dell'inquinamento. In tali casi i piani di gestione prevedono misure che vietano l'introduzione di inquinanti nell'acqua o stabiliscono obblighi di autorizzazione preventiva o di registrazione in base a norme generali e vincolanti. Dette misure di controllo sono riesaminate periodicamente e aggiornate quando occorre.».
3. All'Allegato 1 alla Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni, alla lettera A.3.7 "Aree protette" del punto A.3 "Monitoraggio dello stato ecologico e chimico delle acque superficiali" le parole "fino al 22 dicembre 2013" sono soppresse.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2014-06-24;91#art-17