Art. 2

In vigore dal 12 gen 2017
(Disposizioni urgenti per il rilancio del settore vitivinicolo) 1 Alla legge 20 febbraio 2006, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all', il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. È altresì ammessa, la produzione di mosto cotto, denominato anche saba, sapa o similari, previa comunicazione al competente Ufficio territoriale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, da eseguirsi secondo le modalità stabilite nell', comma 1, della presente legge.»; b) all', comma 1: 1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «La preparazione di mosti di uve fresche mutizzati con alcol, di vini liquorosi, di vini aromatizzati, di bevande aromatizzate a base di vino, di cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli e di spumanti, nonchè la preparazione delle bevande spiritose, di cui all', paragrafo 1, lettera d), punto i), terzo trattino, e punto ii) del regolamento (CE) n, 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, può essere eseguita anche in stabilimenti dai quali si estraggono mosti o vini nella cui preparazione non è ammesso l'impiego di saccarosio, dell'acquavite di vino, dell'alcol e di tutti i prodotti consentiti dal regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, e successive modificazioni, a condizione che le lavorazioni siano preventivamente comunicate, entro il quinto giorno antecedente alla lavorazione, al competente ufficio territoriale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari.»; 2) al secondo periodo le parole: «(CEE) n. 1601/91» sono sostituite dalle seguenti: «(UE) n. 251/2014»; c) all', dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. Nei locali di un'impresa agricola che produce mosti o vini, è consentita anche la detenzione dei prodotti di cui al comma 1, lettere da a) a d), se ottenuti esclusivamente dall'attività di coltivazione, silvicoltura e di allevamento svolte dall'impresa oppure impiegati nella preparazione di alimenti costituiti prevalentemente da prodotti agricoli ottenuti dalle medesime attività. In tali casi la detenzione è soggetta ad una preventiva comunicazione da inviare anche in via telematica al competente ufficio dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.»; d) all': 1) al comma 3, primo periodo, le parole: «autorizzazione, valida per una campagna vitivinicola, rilasciata dal competente ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi, al quale deve essere presentata domanda in carta da bollo con specificazione della sede e dell'ubicazione dei locali interessati, nonchè del quantitativo presunto di sottoprodotti oggetto di richiesta.» sono sostituite dalle seguenti: «comunicazione, da inviarsi al competente ufficio dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.»; 2) al comma 4, secondo periodo, le parole: «almeno entro il quinto giorno antecedente» sono sostituite dalla seguente: «antecedentemente»; d-bis) all', dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. In deroga al comma 3, per gli aceti di vino preparati con metodo artigianale, a lunga maturazione, il limite dell'1,5 per cento in volume è elevato al 4 per cento in volume"; e) all': 1) al comma 1, le parole: « , che rispondono ai requisiti e alle caratteristiche anche di purezza determinati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro della salute, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono soppresse; 2) i commi 2 e 3 sono abrogati; f) l' è abrogato; g) all': 1) al comma 1 le parole da: «, con fogli progressivamente numerati e vidimati prima dell'uso dal comune competente in base al luogo di detenzione, e annotarvi tutte le introduzioni e le estrazioni all'atto in cui si verificano» sono soppresse; 2) i commi 4 e 5 sono abrogati; h) all': 1) il comma 11 è sostituito dal seguente: «11. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all' è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro.»; 2) il comma 12 è abrogato; i) l'articolo 43 è abrogato. 1-bis. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 12 DICEMBRE 2016, N. 238)) . 1-ter. All' del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. L'uso delle DOCG e DOC non è consentito per i vini ottenuti sia totalmente che parzialmente da vitigni che non siano stati classificati fra gli idonei alla coltivazione o che derivino da ibridi interspecifici tra la Vitis vinifera ed altre specie americane o asiatiche. Per i vini ad IGT è consentito l'uso delle varietà di vite iscritte nel Registro nazionale delle varietà di vite da vino, nonchè delle varietà in osservazione".
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urn:nir:stato:decreto.legge:2014-06-24;91#art-2

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