Capo III

Art. 28

Abrogato

Riduzione dei costi del sistema elettrico per le isole minori non interconnesse

In vigore dal 25 giu 2014 al 20 ago 2014
1. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dall', comma 6-octies, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2014, n. 9, con riferimento alla progressiva copertura del fabbisogno delle isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto - legge, adotta una revisione della regolazione dei sistemi elettrici integrati insulari di cui all' della legge 9 gennaio 1991, n.10, che sia basata esclusivamente su criteri di costi efficienti e che sia di stimolo all'efficienza energetica nelle attività di distribuzione e consumo finale di energia, anche valutando soluzioni alternative alle esistenti che migliorino la sostenibilità economica ed ambientale del servizio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legge:2014-06-24;91#art-28

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo