Art. 1-ter

In vigore dal 25 ago 2016
(Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura) 1. È istituito il sistema di consulenza aziendale in agricoltura in conformità al titolo III del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e secondo le disposizioni quadro definite a livello nazionale dal presente articolo. 2. Il sistema di consulenza contempla almeno gli ambiti di cui all', paragrafi 2 e 3, del citato regolamento (UE) n. 1306/2013 e gli aspetti relativi alla competitività dell'azienda agricola, zootecnica e forestale ((, nonchè l'innovazione tecnologica ed informatica, l'agricoltura di precisione e il trasferimento di conoscenza dal campo della ricerca al settore primario,)) inclusi il benessere e la biodiversità animale nonchè i profili sanitari delle pratiche zootecniche. 3. Lo svolgimento dell'attività di consulenza deve essere chiaramente separato dallo svolgimento dell'attività di controllo dei procedimenti amministrativi e tecnici per l'erogazione di finanziamenti pubblici all'agricoltura. 4. I consulenti che operano nel sistema di cui al comma 1 devono possedere qualifiche adeguate o ricevere una adeguata formazione di base e di aggiornamento, in relazione agli ambiti di cui al comma 2. 5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri che garantiscono il rispetto del principio di separatezza di cui al comma 3, le procedure omogenee per la realizzazione delle attività di formazione e aggiornamento di cui al comma 4, le modalità di accesso al sistema di consulenza aziendale che tengano conto delle caratteristiche specifiche di tutti i comparti produttivi del settore agricolo, zootecnico e forestale, nonchè l'istituzione del registro unico nazionale degli organismi di consulenza e del sistema di certificazione di qualità nazionale sull'efficacia ed efficienza dell'attività di consulenza svolta, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano selezionano gli organismi di consulenza secondo quanto disposto dall', paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e con propri provvedimenti definiscono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5, le disposizioni attuative a livello regionale del sistema di consulenza aziendale. 6-bis. Per la selezione degli organismi di consulenza aziendale le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono fare ricorso ad accordi quadro, in deroga all'articolo 59, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. 7. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: "c-bis) accertare ed attestare, a prescindere dalla suddetta convenzione, nell'ambito delle competenze loro assegnate dalla legge, fatti o circostanze di ordine meramente tecnico concernenti situazioni o dati certi relativi all'esercizio dell'attività di impresa".
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urn:nir:stato:decreto.legge:2014-06-24;91#art-1-ter

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