Art. 36-bis

In vigore dal 28 dic 2011
(( (Ulteriori disposizioni in materia di tutela della concorrenza nel settore del credito). 1. All' del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. È considerata scorretta la pratica commerciale di una banca, di un istituto di credito o di un intermediario finanziario che, ai fini della stipula di un contratto di mutuo, obbliga il cliente alla sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dalla medesima banca, istituto o intermediario"))
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urn:nir:stato:decreto.legge:2011-12-06;201#art-36-bis

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